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domenica 14 luglio 2013

Il governo sblocca l'iter. Via all'Autorità: più concorrenza e tutela dei consumatori

Roma. Entro i tempi della scadenza ultimativa (luglio, aveva promesso il ministro Lupi), il governo Letta sblocca con un gesto concreto l'iter della tanto attesa Autorità dei Trasporti, indicando una terna di nomi - Andrea Camanzi quale presidente, Barbara Marinali e Mario Valducci commissari - che dovranno ora essere confermati nell'iter parlamentare previsto per la nascita dell'Authority.
«Un tema fermo da molto tempo ma molto importante - ha detto il premier Enrico Letta - per regolare un settore sostanzialmente privo di autorità di regolazione». Il plauso al governo non si fa attendere, dai sindacati (Ugl, Fit Cisl che dice, ora si concretizzi) agli esponenti politici fino a Ntv. Soprattutto il primo operatore ferroviario privato dell'alta velocità, che vede tra i principali azionisti Della Valle e Montezemolo, parla di «tassello importante per consentire il pieno e corretto sviluppo della liberalizzazione del nostro sistema di trasporto».
Lo snodo principale è infatti quello ferroviario, insito nell'anomalia di un gestore dell'infrastruttura, Rfi del gruppo Ferrovie dello Stato, concorrente pubblico degli operatori privati sulla rete. Frequenti infatti le polemiche tra Fs e i privati sui temi della «finta» liberalizzazione. La non separazione delle due funzioni crea un gap che l'Authority dei Trasporti, garante terzo, dovrà ora superare. Anche le Fs plaudono, in quanto «garanzia per un sistema di regole uguali per tutti i player e permetterà di intervenire tra l'altro sul forte squilibrio tra le diverse modalità: un problema che ha ricadute sull'ambiente e sui costi sociali».
Critiche tuttavia arrivano dai consumatori che bacchettano l'esecutivo per non averli consultati prima di decidere. «Un atto importantissimo», dice il titolare delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi che sottolinea anche il profilo «di garanzia terza» dei componenti l'Autorità che dovrebbe dare un impulso a liberalizzare settori dominati da monopolisti sia nazionali che locali e «interviene a regolamentare settori fondamentali quali ferrovie, trasporto regionale e trasporto pubblico locale, dove l'Italia era indietro», ha detto Lupi. Contrario invece l'ex ministro dei Trasporti Altero Matteoli, che reputa un errore «quando la politica delega». «Al di là del giudizio sulle persone, il criterio delle nomine segue ancora una volta vecchie logiche politiche - afferma Linda Lanzillotta (Scelta Civica) - Non si può passare senza soluzione di continuità dal Parlamento a una autorità che dovrebbe essere per sua natura indipendente».
Molteplici e strategici i compiti dell'Authority, innanzitutto «colmare il gap attualmente esistente nel sistema di regolazione dei servizi a rete»; inoltre dovrà assicurare tutela dei consumatori e utentia; regolare, promuovere lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei diversi comparti; condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto; adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi; livelli tariffari equi.
Paola Barbetti 
La Sicilia - Sabato 13 Luglio 2013 I FATTI, pagina 7

mercoledì 16 dicembre 2009

Regolamento UE, 23 ottobre 2007, n. 1371 - "LE NORME UE SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE NEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO"

E' in vigore, dal 4 dicembre 2009, il nuovo regolamento contenente le norme dell'Unione Europea sulla tutela del Consumatore nei servizi di Trasporto Ferroviario.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario - Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 3 dicembre 2007

Il Parlamento Europeo e il consiglio dell’unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 31 luglio 2007,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario, nonché migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri per aiutare il trasporto su rotaia ad aumentare la sua quota

di mercato rispetto ad altri modi di trasporto.

(2) La comunicazione della Commissione «Strategia politica dei consumatori 2002-2006» stabilisce l’obiettivo di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori nel settore dei trasporti conformemente all’articolo 153, paragrafo 2, del trattato.

(3) Poiché il passeggero ferroviario è la parte debole del contratto di trasporto, è necessario che i suoi diritti siano tutelati.

(4) Tra i diritti degli utenti dei servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni sul servizio di trasporto prima e durante il viaggio. Ove possibile, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti dovrebbero fornire tali informazioni in anticipo e quanto prima possibile.

(5) Prescrizioni più dettagliate in materia di comunicazione delle informazioni di viaggio saranno previste nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale.

(6) Il rafforzamento dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario si dovrebbe basare sul sistema di diritto internazionale vigente in materia di cui all’appendice A — regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 3 giugno 1999 (protocollo 1999). È tuttavia opportuno ampliare l’ambito di applicazione del presente regolamento e tutelare non solo i passeggeri del trasporto internazionale ma anche quelli del trasporto nazionale.

(7) Le imprese ferroviarie dovrebbero cooperare per agevolare il passaggio dei passeggeri del trasporto ferroviario da un operatore all’altro, con l’emissione, ove possibile, di biglietti globali.

(8) La disponibilità di informazioni e biglietti per i passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbe essere agevolata adeguando i sistemi telematici in conformità di una specifica comune.

(9) Occorre portare avanti l’attuazione dei sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione in conformità delle STI.

(10) I servizi di trasporto ferroviario di passeggeri dovrebbero andare a vantaggio di tutti i cittadini. Di conseguenza, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età avanzata o per altre ragioni, dovrebbero poter accedere al trasporto ferroviario a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno diritto, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Tra l’altro, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni concernenti l’accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo. Per assicurare ai passeggeri con menomazioni sensoriali un’informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero poter acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione.

continua regolamento (vedi tutto)
http://www.comitatopendolari.it/files/04%20dicembre%202009%20Regolamento%20UE%20Le%20Norme%20sulla%20Tutela%20del%20Consumatore%20nei%20servizi%20di%20Trasporto%20ferroviario.pdf